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Consolidamento travi, pilastri e capriate in cemento armato, legno, acciaio

opportunità del SISMA BONUS

Guida alle agevolazioni fiscali dal 50% all'85% e alle detrazioni potenziate al 110% (Super Sismabonus) per interventi antisismici su singole abitazioni, parti condominiali, immobili per attività produttive.

 
 

La misura fiscale del governo dedicata agli interventi antisismici, anche detta Sismabonus, si è sdoppiata in Sismabonus ordinario e Supersismabonus, a seguito della proroga del Superbonus 110% fino al 2023.

Le detrazioni previste per alcuni interventi (si fa riferimento ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90) sono state elevate al 110%, secondo quanto indicato dall'art. 119, comma 4.

È per questa ragione che il bonus per interventi di riduzione del rischio sismico si suddivide in Sismabonus ordinario e Sismabonus 110% o Super Sismabonus per gli interventi che fanno riferimento all'art. 119 del Decreto Rilancio.

Tra le novità del Ddl di Bilancio 2022 si prevede una proroga fino al 31 dicembre 2024 del Sismabonus ordinario (anche Acquisti) al 50-70-75-80-85% (di cui all’art. 16, D.L. n. 63/2013).

Indice
 

Che cos'è il Sismabonus

Gli interventi ammessi

Interventi su singole unità immobiliari

Interventi su parti condominiali

Come usufruire del bonus fiscale

Tracciabilità dei pagamenti

Cessione del credito

Che cos'è il Super Sismabonus

Le scadenze del Sismabonus e Super Sismabonus
 

Che cos'è il Sismabonus

Il Sismabonus è un'agevolazione fiscale che interessa i lavori riguardanti misure antisismiche, realizzati sia sugli immobili di tipo abitativo che su quelli utilizzati per attività produttive. Obiettivo della misura è incentivare la sistemazione e la messa in sicurezza degli edifici, per migliorarne la struttura contro il rischio sismico. Motivo per cui le opere devono essere realizzate su edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2e nella zona 3.

Possono usufruire della detrazione sia i soggetti passivi Irpef (persone fisiche), sia i soggetti passivi Ires (imprese) che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, a condizione che possiedano o detengano l’immobile in base a un titolo idoneo e che le spese siano rimaste a loro carico.

L'incentivo è stato prorogato al 31 dicembre 2024 dalla Legge di Bilancio 2022, che ha concesso la possibilità di accedere al bonus con detrazioni dal 50% all'80%fino a raggiungere l'85% in caso di miglioramento di due classi sismiche nell’edificio eseguito da condomini.
 

Gli interventi ammessi

Le spese sostenute per interventi riguardanti misure antisismiche, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017, hanno diritto ad una detrazione del 50%. La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi.

Si può usufruire di una maggiore detrazione se gli interventi riducono sensibilmente il rischio sismico, come illustrato nella tabella:

Interventi su singole unità immobiliari

 

Intervento % Detrazione Limite Spesa Ammissibile
Interventi di adozione di misure antisismiche 50% 96.000 €
Interventi antisismici che consentano il passaggio a una classe di rischio sismico inferiore 70% 96.000 €
Interventi antisismici che consentano il passaggio a due classi inferiori di rischio 80% 96.000 €

Anche per gli interventi antisismici effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali sono previste detrazioni più elevate se, a seguito della loro realizzazione, si è ottenuta una riduzione del rischio sismico.

Nel caso in cui gli interventi antisismici siano combinati a interventi di riqualificazione energetica che interessino almeno il 25% della superficie disperdente dell’edificio, sono riconosciute ulteriori premialità, come illustrato nella tabella.

In questi casi la spesa massima su cui calcolare la detrazione è di 136.000 € da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e da ripartire in dieci quote annuali.

Interventi su parti condominiali

 

Intervento % Detrazione Limite Spesa Ammissibile
Interventi di adozione di misure antisismiche 75% 96.000 € da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio
Interventi antisismici che consentano il passaggio a due classi inferiori di rischio sismico 85% 96.000 € da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio
Interventi di EFFICIENZA ENERGETICA che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio e riduzione di 1 classe del RISCHIO SISMICO 80% 136.000 € da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio
Interventi di EFFICIENZA ENERGETICA che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio e riduzione di 2 classi del RISCHIO SISMICO 85% 136.000 € da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio

Come usufruire del bonus fiscale

Per avanzare richiesta di rimborsi su interventi antisismici bisogna seguire alcuni passaggi. In primis si deve indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile. Inoltre, se i lavori sono effettuati dal detentore, nella dichiarazione dei redditi vanno specificati gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (ad esempio il contratto di locazione), in aggiunta agli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

Per quanto riguarda gli interventi effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, i singoli condomini dovranno segnalare il codice fiscale del condominio. I dati catastali dell’immobile, infatti, sono riportati dall’amministratore di condominio nella sua dichiarazione dei redditi.
 

Tracciabilità pagamenti

Per sfruttare la possibilità di cessione del credito è necessario che i pagamenti non siano eseguiti con un comune bonifico, bensì con il "bonifico parlante" (bancario o postale effettuato anche online). Il motivo è che questa tipologia di bonifico è in grado di specificare: la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
 

Cessione del credito

Il soggetto che richiede e ha diritto alle detrazioni fiscali può scegliere di ricevere un contributo dello stesso importo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto. Quest'ultimo sarà anticipato dalla ditta che effettua i lavori, poiché sarà proprio il fornitore a recuperarlo come credito d'imposta. Il fornitore avrà, poi, la possibilità di cedere il credito ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

In alternativa, il beneficiario potrà trasformare il corrispondente importo della detrazione in credito d'imposta da utilizzare anche in compensazione, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari. Questa preferenza può essere scelta anche per quanto riguarda le rate rimanenti, non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute.

Anche nel caso del Sismabonus non viene applicato il limite generale di compensabilità, che invece è solitamente previsto per i crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro (elevato a 1 milione di euro per il solo anno 2020). È abolito anche il limite di 250.000 euro che si applica ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

L'opzione deve essere effettuata in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. Le modalità per eseguire tale scelta sono state definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, modificato dal successivo provvedimento del 12 ottobre 2020.

Nel momento in cui verrà selezionata l'opzione, il contribuente dovrà acquisire non solo gli adempimenti che solitamente sono previsti per accedere alle detrazioni ma anche i documenti indicati di seguito:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF;
  • l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell'efficacia degli interventi, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. L’asseverazione è depositata presso lo sportello unico competente ed è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.
     

Che cos'è il Super Sismabonus

Il 2022 è l'anno della proroga di alcune misure fiscali relative al bonus casa, tra cui il Sismabonus al 110%, anche detto Super Sismabonus. La differenza principale tra le due agevolazioni non risiede solamente nella proroga temporale di alcune scadenze ma anche nel fatto che gli interventi previsti dal Super Sismabonus seguono gli adempimenti prescritti dal Decreto Rilancio nell'art. 119. A confermare quanto detto è stata l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 556 del 25 agosto 2021, avente per oggetto "Superbonus - Sismabonus acquisti: destinazione d'uso dei fabbricati agevolabili e metodi alternativi alla detrazione - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)".

Consulta la Risposta n. 556 del 25 agosto 2021 (documento in pdf) dell'Agenzia delle Entrate

L'art. 119 del Decreto Rilancio (decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34) stabilisce che gli interventi realizzati per ridurre il rischio sismico hanno diritto ad una detrazione fiscale potenziata al 110% delle spese sostenute. A prevederlo è l'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, del Decreto Legge n. 63/2013.

La detrazione in esame elimina la premialità per il salto di classe sismica, requisito prima necessario per avere accesso alla misura fiscale. Una delle differenze con il Sismabonus è proprio l'introduzione della possibilità di indicare con la richiesta di agevolazione "nessun salto di classe". In sintesi il Super Sismabonus favorisce i piccoli interventi orientati a migliorare la sicurezza statica degli immobili ma senza il vincolo di miglioramento delle classi sismiche degli stessi. Non è stato eliminato, invece, l'obbligo di eseguire gli interventi su immobili collocati in una delle zone a rischio sismico 1, 2 o 3 (esclusa la zona 4).
 

Le scadenze del Sismabonus e Super Sismabonus

Come abbiamo visto, possono usufruire del Sismabonus le persone fisiche, i condomini così come gli Istituti autonomi (IACP), gli enti assimilati, le Associazioni e società sportive, Onlus, organizzazioni di volontariato e cooperative di abitazione a proprietà indivisa. Le differenze delle varie categorie consistono nelle proroghe delle scadenze per alcune tipologie di lavori.
Indichiamo, di seguito, le scadenze del bonus per interventi antisismici.

 

Soggetti Scadenza
  • Condomini;
  • Edifici plurifamiliari posseduti da un unico proprietario: da 2 a 4 unità immobiliari o in comproprietà distintamente accatastate e al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione;
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
  • organizzazioni di volontariato;
  • associazioni di promozione sociale;
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.

Proroga al 31 dicembre 2025 con aliquota decrescente:

  • 110% fino al 31 dicembre 2023;
  • 70% fino al 31 dicembre 2024;
  • 65% fino al 31 dicembre 2025.
  • Persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sul numero massimo di due unità immobiliari, oltre al riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio
Proroga al 31 dicembre 2022, ma solamente nella condizione in cui al 30 giugno 2022 sia stato completato il 30% dell'intervento.
  • IACP (Istituti autonomi case popolari) o enti assimilati
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
Proroga al 31 dicembre 2023, ma solamente nella condizione in cui al 30 giugno 2023 sia completato il 60% dell'intervento.
 
 



 

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